
Liberalizzazione degli orari di esercizio
L'art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 06/12/2011, n. 201 ("decreto-Monti") ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera d-bis del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223 prevedendo che le attività commerciali disciplinate dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza prescrizione del rispetto degli orari di apertura e di chiusura (quindi, a titolo esemplificativo, senza obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura settimanale).
Non risulta modificato invece il comma 7 dell'art. 35 del Decreto Legge 06/07/2001, n. 98 che assegnava alle Regioni il compito di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di orari entro la data del 01/01/2012.
Pertanto, le disposizioni del Decreto Legislativo 06/12/2011, n. 201 in materia di orari per gli esercizi di commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande decorreranno dal 02/01/2012 qualora Regione Lombardia non abbia provveduto ad adeguare la propria normativa. Ad oggi la Regione Lombardia, in particolare la Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi ha emesso comunicazione a tal proposito in data 09/01/2012.
Si fa però presente che il decreto sopra citato, all'art. 31, comma 2, sottolinea come:
"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali [...]".
Tra questi rientra quindi la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. In particolare la quiete pubblica, quale bene collettivo, è condizione necessaria affinché sia garantita la salute che deve essere tutelata “[...] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività [...]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana) dagli Enti pubblici competenti, tra cui i Comuni.
La recente disposizione di cui al citato art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 06/12/2011, n. 201 non abroga dunque la normativa in materia di inquinamento acustico che, nella nuova possibilità di ampliare gli orari di apertura, le attività commerciali individuate dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono ancora tenuti ad osservare.
Attività NON soggette alla liberalizzazione degli orari
Non rientrano nell'ambito di liberalizzazione degli orari tutti gli esercizi con licenza di Pubblico Spettacolo, esclusi gli esercizi di somministrazione, quali ad esempio sale giochi, le attività artigianali (inclusi acconciatori, estetisti, kebab, pizzerie e gelaterie da asporto), farmacie (per le quali il Decreto Legislativo 24/01/2012, n. 1 ha comunque introdotto parziali liberalizzazioni d'orario), distributori di carburanti, tabaccherie ed edicole, per le quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano dalla libertà assoluta ad orari regolamentati dai Comuni, a meccanismi di turnazione programmati.
Orari per la somministrazione non assistita (consumo sul posto per artigiani alimentari)
Comunicazione orari di esercizio
