Le operazioni di confezionamento ed innesco delle cariche, di caricamento dei fori da mina, di brillamento delle mine (sia a fuoco che elettrico) e di eliminazione delle cariche inesplose devono essere effettuate esclusivamente da personale munito della licenza di fochino (Decreto del Presidente della Repubblica 19/03/1956, n. 302, art. 27).
L'utilizzo delle mine è regolamentato dal Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.
Inoltre, in caso di utilizzo di mine in cave e miniere, trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128.
Per svolgere l'attività è necessario ottenere la licenza rilasciata dal SUAP come previsto dal Punto 3 del Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.
Per svolgere l’attività è necessario essere in possesso della licenza per il mestiere di fochino.
Approfondimenti
Il Punto 3 del Capitolo V dell'Allegato B del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635 prevede che, per poter utilizzare mine ed esplosivi nelle attività non minerarie, occorre dare preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, che rilascia una licenza di sparo mine nella quale vengono indicate eventuali prescrizioni per lo svolgimento dell'attività.
Per quanto riguarda il caricamento e il brillamento delle mine, il Punto 4 del Capitolo V dell'Allegato B al Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, prevede che devono essere osservate, per quanto applicabili, le norme della legge e del Regolamento di polizia mineraria (Decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128).
L'uso delle mine nelle miniere e cave è regolato esclusivamente dalla nomativa di settore e non prevede il rilascio della licenza di sparo mine.